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Il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione

 

Problemi e prospettive

 

Documento aggiunto nell'edizione 2006 del Forum Italiano della Progettazione

 

Il modello “prevenzione infortuni”, stabilito dal DLgs. 494/96 e successive modificazioni, coinvolge il committente e i suoi uomini, in particolare i coordinatori per la sicurezza, nel raggiungimento del comune obiettivo con le imprese esecutrici di garanzia di condizioni almeno minime di sicurezza e salute nei propri cantieri temporanei o mobili. In ragione di tale norma, all'esclusività delle responsabilità del datore di lavoro delle imprese esecutrici, prevista dalla legislazione previgente, si aggiunge quella del committente e dei coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Il soggetto che sembra essere più esposto in termini di responsabilità risulta essere il Coordinatore per l'esecuzione (CSE).
Il tema principale dell'incontro è quello di analizzare i compiti e le conseguenti responsabilità del CSE alla luce delle pronunce giurisprudenziali sinora emanate. Un'amara constatazione emerge chiaramente: il CSE, salvo dimostrare il contrario, è oggettivamente responsabile delle inadempienze in materia di prevenzione infortuni, nonché delle conseguenze che esse producono, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere.
È la cosiddetta “condotta omissiva negligente”, attribuita al CSE non solo per non aver opportunamente operato per consentire di rimuovere le violazioni di cui è venuto a conoscenza ma anche per non aver rilevato situazioni - e conseguentemente operato per rimuoverle - che il suo “mandato” gli richiede comunque di conoscere.
L'azione del CSE non è, dunque, “misurata” in base al numero di sopralluoghi effettuati in cantiere, ma sulla sua efficacia. Pur permanendo dubbi sulla frequenza minima obbligatoria in cantiere da parte del CSE o sulla tempistica della sua attività - per esempio, entro quale termine deve comunicare le gravi infrazioni in cantiere agli organi di vigilanza in caso d'inerzia del committente - si considereranno gli strumenti che consentono al CSE di attestare la propria attività di controllo e coordinamento in cantiere.
Innanzi tutto, di fondamentale importanza è la preparazione al sopralluogo di cantiere: cosa controllare e come farlo. Secondariamente, non per importanza, è l'“evidenza scritta” dell'azione del CSE in cantiere: per esempio, verbale di sopralluogo, comunicazione al committente, comunicazione agli organi di vigilanza, verbale di sospensione lavorazioni, verbale di ripresa lavorazioni, ecc.
Nella conclusione dell'incontro si considererà il ruolo del CSE in Italia e in altri stati membri dell'UE. Dal confronto emerge chiaramente l'unicità del caso italiano: coordinatore controllore della sicurezza in cantiere con responsabilità diretta sulle infrazioni - e le relative conseguenze commesse da altri soggetti (le imprese e i lavoratori autonomi).

 

Quali prospettive per il CSE in Italia?

È il nodo da sciogliere nell'incontro!

 

Relatore: Ing. Giuseppe Semeraro - Coordinatore CTE INAIL, Regione Marche
sicurezza@forum-progettazione.it

 

 

con il patrocinio del:

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

 

 
 

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