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Il regime di
affidamento degli incarichi professionali sottosoglia nelle opere
pubbliche
Il quadro legislativo vigente e le
previsioni per il futuro
Documento aggiunto
nell'edizione 2006 del Forum Italiano della Progettazione
Il 12 aprile u.s. il capo
dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, ha apposto la sua firma
sul nuovo Codice degli appalti. Si tratta di un decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2004/18/CE. Per la
qualità architettonica l’effetto potrebbe essere devastante:
le stazioni appaltanti potranno mettere a base d’asta sia il
progetto definitivo, sia quello esecutivo affidandoli
entrambi all’impresa esecutrice. Il tutto senza alcun limite
d’importo lavori o di tipologia.
Il Codice rivede così uno dei
pilastri della Legge 109/1994 sui lavori pubblici voluta
dopo tangentopoli: la separazione tra progettazione ed
esecuzione dei lavori, la prima spettante ai liberi
professionisti o ai professionisti degli uffici tecnici
pubblici e la seconda alle imprese.
In attesa che il nuovo Governo avalli il lavoro di quello
uscente (e nella speranza che non lo faccia), pubblicandone
il testo sulla Gazzetta Ufficiale, osserviamo i principali
contenuti inerenti l’affidamento degli incarichi:
- tra le modifiche dell’ultima ora è stato ristabilito il
limite di 100.000 euro per l’affidamento senza gara
d’appalto di servizi, facendo un passo avanti in direzione
di valori positivi come la concorrenza e la trasparenza,
come richiesto dalla U.E. Infatti gli artt. 91 e 57 comma 6
dispongono una gara semplificata con l’invito a presentare
offerta almeno cinque progettisti scelti dalla stazione
appaltante con criteri generici e con uno preciso: quello di
rotazione. Sarebbe opportuno che tali criteri fossero
integrati e coerenti con quelli stabiliti dall’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 1
del 19 gennaio 2006;
- il risvolto della medaglia è
che il Codice elimina la fascia da 100.000 a 211.000 euro,
facendo in modo che le gare per gli incarichi oltre 100.000
euro abbiano le stesse regole degli incarichi sopra soglia
europea. Tali regole faranno sì che un professionista
singolo non potrà mai partecipare ad alcuna gara: infatti
per essere ammessi sarà necessario disporre di un fatturato
(ultimi 5 anni) il cui importo globale sia da 3 a 6 volte
l’importo a base di gara, nonché un numero medio di
personale tecnico utilizzato (ultimi 3 anni) tra 2 e 3 volte
le unità stimate nel bando di gara. Il fatto che, per
l’ammissione alle gare possano essere considerati solo i
lavori fatturati negli ultimi 5 o 10 anni, esclude non solo
i giovani, ma anche i professionisti che hanno subito un
rallentamento della loro attività. Inoltre, il meccanismo
dell’affinità degli incarichi già svolti rispetto a quello
da progettare, riduce ulteriormente le possibilità di
partecipazione. In taluni casi potrà succedere (come già
avviene) che vi siano pochissimi professionisti o gruppi che
possiedano i requisiti di ammissione alla gara: casi nei
quali non si potrà non dubitare che la severità dei criteri
definiti sia stata pilotata proprio per restringere il campo
della concorrenza.
Nel nostro incontro sarà esaminato il vigente regime di
affidamento degli incarichi sottosoglia (legge Merloni e
Regolamento di attuazione), il recente parere dettato
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
(determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006) e la prassi con
cui le stazioni appaltanti normalmente affidano tali
incarichi. Saranno inoltre affrontati ragionamenti sul ruolo
dei concorsi d’idee e di progettazione nell’affidamento
degli incarichi e verranno discussi temi tra cui il
carattere fiduciario dell’affidamento e il rispetto della
concorrenza e trasparenza. |