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Dalla Norma alla Governance
Partecipazione,
negoziazione concertazione e consultazione:
Centralita’ del progetto.
Documento aggiunto
nell'edizione 2006 del Forum Italiano della Progettazione
Prof. Arch. Francesco Suraci
Associato di Tecnologia dell’Architettura
Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire
Universita’ degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
opere-pubbliche@forum-progettazione.it
In relazione ai ruoli che
l’architetto deve assumere, il seminario affronta i temi
relativi alle problematiche della qualità nella concezione e
programmazione partecipata e concertata, il piano di
qualità del progetto, la qualità degli esecutori, il
controllo di qualità dei prodotti e dell’esecuzione, la
verifica e validazione del progetto.
L’attuazione della qualità nel
processo edilizio - gestionale fa riferimento alla
qualità tecnica, ma configurandola in una vasta accezione
teorica, in funzione della complessità della conoscenza, del
progetto e della sua percezione in relazione al ruolo etico
del progettista.
L’introduzione dei concetti di
qualità nella progettazione ha rappresentato uno dei
principali elementi innovatori nel nuovo ordinamento dei
lavori pubblici strutturato sulla L. 109/94 s.m.i. e ha
permesso alle Amministrazioni Pubbliche in genere di
disporre di nuovi strumenti tecnico-amministrativi per il
controllo del progetto e la qualità degli interventi.
La nuova normativa sugli
appalti pubblici propone profonde modifiche nei rapporti
stabiliti e consolidati tra i protagonisti del processo
edilizio introducendo innovazioni di governance che
obbligano a modificare i vari ruoli in un contesto ben
definito e precisamente normato: ciascuno, con le proprie
competenze, apporta un contributo originale e
contemporaneamente svolge attività parallele in modo
dialettico ma con funzioni ben distinte.
Argomenti centrali che il
seminario sono:
-
La conoscenza dei compiti
e dei ruoli di project, control construction in
riferimento alla legislazione delle opere pubbliche
-
La conoscenza operativa
degli aspetti del controllo di qualità nelle diverse
fasi del processo progettuale pubblico
-
La Qualità di esecuzione
della commessa
-
I controlli in corso
d'opera nelle fasi progettuali ed esecutive
-
La Qualita’ degli attori:
stazioni appaltanti, imprese di progettazione e di
esecuzione
-
La centralita’ della
progettazione esecutiva nel processo edilizio quale
momento operativo nel quale si opera una messa a punto
delle attività, dei costi, dei tempi e della qualità
edilizia che si intende raggiungere
-
L'approfondimento del
progetto con particolare cura dei contenuti etici intesi
come criteri di base da cui derivano le scelte e i
comportamenti finalizzati al più corretto ed equilibrato
rapporto tra i diversi fattori sostanziali (tecnici,
funzionali, formali, economici, sociali, culturali,
ecc.) che concorrono alla definizione del bene edilizio.
Tali contenuti hanno subito un cambiamento radicale
negli ultimi decenni a causa di mutate condizioni
socio-economiche e culturali e di una massiccia
innovazione tecnologica.
Questi fattori hanno
determinato:
-
il superamento del
concetto di "regola" sia nei riguardi dell'aspetto
compositivo e funzionale che in quello tecnico-esecutivo
(opera da eseguire a "regola d'arte");
-
l'inadeguatezza
metodologica di considerare necessaria e sufficiente, ai
fini del progetto, la ricerca del più corretto
equilibrio fra le tre categorie vitruviane: soliditas,
utilitas e venustas.
La progettazione esecutiva
costituisce un elemento che garantisce, di per sé, in modo
intrinseco, maggiore rigore e trasparenza, come elementi
necessari e funzionali alla qualità dell’opera.
Una delle questioni che
maggiormente aveva ispirato e spinto il legislatore verso la
riforma normativa era la constatazione della mancanza della
programmazione nella realizzazione di opere
pubbliche, che spesso ha prodotto opere incompiute o
incomplete con la conseguenza di una carenza di
infrastrutture, sia quantitativamente che qualitativamente,
con conseguenti limiti nella gestione dell’organizzazione di
infrastrutture di servizi.
Questa situazione andava
regolata con una nuova disciplina, che restituisse alla
pubblica amministrazione il diritto-dovere di programmare
(governance del processo), di distinguere nettamente
tra progettazione ed esecuzione e, soprattutto, che l’opera
avesse costi, tempi e qualità predeterminati.
Per fare ciò si è puntato
tutto sulla progettazione.
Progettazione esecutiva
significa un procedimento integrato per fasi; la Norma
prevede tre fasi: progettazione preliminare,
progettazione definitiva e progettazione esecutiva
che per la pubblica amministrazione, per un verso, ma anche
per le imprese realizzatrici dell’opera, realizzano la
possibilità di avere dei punti di riferimento molto chiari.

La progettazione quindi, così
come indicato dalla legge, fornisce in queste tre fasi
indicazioni molto precise sulle sue caratteristiche.
Il regolamento generale
contribuisce a definirle ancora meglio: si e’ infatti
compiuto questa scelta di una definizione ancora più
puntuale delle caratteristiche della progettazione,
nonostante le obiezioni che pure sono state sollevate di una
regolamentazione eccessivamente di dettaglio.
La valutazione che è stata
fatta è stata di individuare, in questa fase, i limiti
precisi e le caratteristiche che devono connotare il
progetto in modo molto puntuale, proprio per sottolineare il
cambiamento rispetto ad una fase in cui si operava sulla
base di una progettazione di massima, quasi sempre affidata
all’impresa, dove non vi era alcuna distinzione tra
progettazione ed esecuzione con una prevedibile distorsione
degli obiettivi indicati dalla pubblica amministrazione.
Si deve però ancora puntare
alla possibilità di avere delle norme esclusivamente
di principio, laddove però la progettazione esecutiva
si consolidi fino a diventare un processo culturale
che informa tutti i soggetti pubblici e privati, coinvolti.
La progettazione esecutiva non
è soltanto una intuizione, ma una precisa scelta normativa
per rovesciare il sistema e renderlo funzionale alla
qualità, compresa la necessità indotta dai nuovi
processi economici, dalle procedure della Comunità Europea,
dal fatto che le nostre norme finanziarie prevedono un
vincolo di cassa e, soprattutto, da una logica di sportello
basata sul progetto esecutivo che ha fatto venir meno la
logica della prenotazione del finanziamento, quindi con un
ancoraggio molto saldo del finanziamento alla progettazione
esecutiva.
Il concetto della
cantierabilità è quindi entrato prepotentemente,
impetuosamente nell’azione amministrativa di tutta la
pubblica amministrazione ed ha cambiato completamente anche
il modo di porsi del soggetto pubblico nei confronti
dell’opera da realizzare.
D’altro canto, anche per
quanto riguarda gli strumenti della programmazione
negoziata e i programmi complessi, quello della
progettazione in generale, e della progettazione esecutiva
in particolare, diventa l’elemento centrale su cui ruota l’azione
delle pubbliche amministrazioni diretta ad investire e a
realizzare opere previste dalla loro stessa programmazione.
Il progetto non rappresenta
un momento, sia pure importante, ma è l'essenza
stessa del processo, dalla prima proposta programmatica
fino alla realizzazione dell'intervento, naturalmente nelle
varie forme attraverso le quali si manifesta.
Il nuovo ciclo di leggi
sottolineano l'importanza e la centralità della
progettazione, quale elemento essenziale per una
corretta gestione dell'intera fase della realizzazione
delle opere pubbliche.

Il futuro della progettazione
è tutto racchiuso in quattro semplici interrogativi:
-
Riusciremo
effettivamente a programmare il flusso e le priorità
delle opere pubbliche?
-
Riusciremo, finalmente,
a cogliere che l'essenza, la finalità vera della norma,
è produrre opere di qualità e che, rispetto a questo,
l'efficienza, la trasparenza e la qualità delle
metodiche che portano alla scelta dell'incaricato di
pubblico servizio (il progettista) sono essenziali e
qualificano l'autonomia e la responsabilità politica di
una Amministrazione?
-
Riusciremo veramente a
produrre progetti totalmente esecutivi?
-
Le varianti in corso
d'opera potranno essere effettivamente limitate?
-
Siamo certi di sapere
cosa sia il "progetto" o meglio cosa sia e come si
articoli il processo della progettazione?

- Livelli della
progettazione espressi nel tempo dalle varie norme:
Progetti di fattibilità,
pre-progetti, avanprogetti, progetti preliminari, progetti
di massima, progetti di massima potenziati, i progetti
generali, i progetti esecutivi, i progetti definitivi, i
progetti stralcio, ecc...
- Con la norma vigente, come
noto, si ritiene di aver fatto definitiva chiarezza sul
punto, individuando tre successivi livelli nel processo
della progettazione.
Tali definizioni, o meglio la
loro concatenazione logica e quindi contenutistica, sono
state però sensibilmente modificate tra la 109/94 e le
s.m.i.
E' indispensabile porsi alcuni
interrogativi fondamentali:
1. I livelli di
progettazione sono effettivamente tre (quelli elencati
dall'art. 17 -) o sono quattro, se si ammette
l'indispensabilità del "preliminare" del progetto o dei
progetti-piani di fattibilità per la realizzazione dei piani
triennali di programmazione? (Questo quarto livello è,
per così dire, sottinteso nella norma).
2. Siamo in grado di
produrre una vera progettazione esecutiva?
Il progetto definitivo, ad
esempio, deve contenere "tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e
approvazioni"; ma per acquisire alcuni nullaosta, quelli
dei Vigili del Fuoco, delle Soprintendenze, o le
autorizzazioni per le costruzioni in zone sismiche, non è
forse necessario produrre una progettazione esecutiva?

Ciò appare inconfutabile, a
meno che non si ipotizzi come alternativa la via della
richiesta di pareri preliminari, con la riserva di
successive modifiche in corso d'opera, secondo procedure che
conosciamo e che tuttavia hanno generato, nel passato, il
proliferare delle varianti tecniche e, comunque, con un
uso molto dilatato dell'autocertificazione.
3. E' davvero possibile
redigere progetti esecutivi in un Paese che non dispone di
normative tecniche inequivocabili in troppi settori
delicati?
4. Come si affronta la
governance del progetto?
Resta in ogni caso il tema di
fondo - per molti aspetti inestricabile - del come una
attività, quale la progettazione, per sua specifica
connotazione aperta, possa essere congelata in uno status
definitivo, nel contesto di un settore di produzione i cui
sistemi sono, per lo più, artigianali.

E' del tutto evidente che il
suo "essere congelata" è possibile solo da un punto
di vista virtuale e che questa virtualità trova la sua
estrinsecazione proprio nella "aleatorietà"
dell'offerta economica a corpo.
Proprio in questo sta la
definizione stessa del concetto di "Impresa economica",
del "rischio" di impresa.
Per rendere coerente tale
sistema sarebbe necessario prevedere una ulteriore fase
(intermedia) tra la gara d'appalto e la firma del
contratto, una fase di accettazione o, per meglio dire, di
"corroborazione" del progetto da parte dell'Impresa sulla
falsa riga del modello francese, ma nei testi attuali
essa è scomparsa, scaricando di fatto solo sul progetto
(ovvero sul progettista) le responsabilità del supero di
spesa, asserendo una presunta, quanto insostenibile,
"perfezione" del progetto.
Il Progetto preliminare
Per comprendere cosa sia
diventato effettivamente il progetto preliminare, non
è sufficiente limitarsi alla lettura contenutistica della
legge, limitarsi cioè alla sua definizione; bisogna invece
analizzare il disposto correlato relativo alla definizione
del "progetto definitivo".
La definizione dei contenuti
nel progetto definitivo ha subito una non trascurabile
trasformazione delle metodiche di approccio, rispetto alla
109; recita infatti: "Il progetto definitivo individua
congiuntamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene
.......".
La trasformazione appare
consolidata anche nel testo della 415 del 98: essa consiste
nell'aver stabilito una correlazione, abbastanza rigida,
tra progetto definitivo e progetto preliminare.
Il progetto preliminare
vincola, quindi, indirizza, definisce criteri,
caratteristiche spaziali, tipologiche e tecnologiche, che
saranno resi compiuti nel progetto definitivo.
Il progetto preliminare
è quindi diventato un vero e proprio progetto di massima
e non più e solo uno strumento di programmazione, per
il quale si fa invece riferimento ai piani o studi di
fattibilità e, tuttavia, l'art. 14 sulla
programmazione dei Lavori Pubblici (art. 16 nella "ter")
prevede al punto 2: "Gli studi di fattibilità". (E'
questo per l'appunto il quarto livello (nascosto) del
processo della progettazione).
Il programma triennale
costituisce il loro momento attuativo. Ciò è ribadito dalla
introduzione degli "elenchi annuali" e dalla
possibilità della revisione annuale del programma
triennale.
Conferma ulteriore
dell'importanza progettuale del "progetto preliminare"
è data implicitamente dalla modifica delle "competenze
dei Consigli comunali" art. 17 nella 415 che
modifica l'art.32 della 142/90, che approva i
progetti preliminari in quanto, per l'appunto, determinano e
vincolano i progetti definitivi, definendone gli indirizzi
generali.
Il secondo ordine di motivi
che eleva a rango di progettazione di massima il "preliminare",
sta nelle profonde modifiche apportate dall'art. 21 con la
previsione dei "contratti di appalto aventi per oggetto
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori".
Sono questi i tanto discussi
Appalti integrati che hanno minato la netta
separazione che l'originaria Merloni prevedeva tra la fase
progettuale e la fase d'appalto.
Un appalto, oggi, potrà
essere affidato (per categorie amplissime di opere)
anche sulla base del solo progetto definitivo e/o del
solo progetto preliminare nei casi previsti dalla
norma:le "concessioni", ovvero quei contratti aventi
per oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori,
nonché la loro gestione, o i "concorsi appalto".
Ed ancora e’ bene riflettere
sugli scenari (Nuovo codice sugli appalti) futuri in
continuo evolversi caratterizzati, in previsione, dalla
concertazione tra Committenza e Impresa (fase negoziata)
(1).
La valenza tutta progettuale
del progetto preliminare è irrobustita anche dal
comma 8, laddove recita: "l'esecuzione dei lavori può
prescindere dall'approvazione del progetto esecutivo qualora
si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici"
ed in più all'art. 20 (incentivi per la progettazione)
parla, riferendosi al personale interno, non più "che
abbia redatto direttamente il progetto esecutivo, ma molto
più genericamente "che abbia redatto il progetto per
l'appalto".

Non può sfuggire quindi
l'importanza e la delicatezza che il progetto preliminare
viene ad assumere in tale contesto.
Ciò che è certo è che un
progetto preliminare approssimativo o errato nei suoi
presupposti, condizionerà definitivamente e negativamente
l'esito dell'intera operazione.
Non v'è dubbio, che il
progetto preliminare debba riconoscere ed evidenziare
tutto il sistema dei vincoli esistenti: in campo ambientale,
urbanistico, di rispetto dei beni artistici-monumentali, di
quelli ambientali e archeologici, di quelli infrastrutturali
esistenti e indicare la soluzione progettuale con l'ausilio
di "schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche".
La norma presuppone infatti
che prima di dare inizio alla progettazione siano "accertati"
i vincoli esistenti che ne condizionano la definizione.
L'accertamento di tali vincoli
presuppone un lavoro non sempre facile. Si tratta
innanzitutto di individuare i vincoli urbanistici derivanti
dalla pianificazione del territorio.
Per un'opera puntuale forse
sarà sufficiente consultare lo strumento urbanistico
generale del Comune e quelli attuativi; per un'opera lineare
occorrerà invece consultare più strumenti (piani comunali,
piani paesistici, piani di bacino, piano delle aree naturali
protette, piani provinciali), facendo di ciascun piano un
esame adeguato.
Si tratta, in altre parole, di
effettuare una "lettura" che non è detto si limiti al
solo rilievo di dati parametrici o di norme oggettuali, ma
sia anche critica così da portare alla definizione di
elementi che incidono sul rapporto dell'opera con il
territorio e l'ambiente.
Un lavoro non facile, proprio
perchè volto a :
-
rilevare tutti i dati
condizionanti la progettazione;
-
togliere i margini di
libertà che gli strumenti consentono;
-
leggere il significato,
il ruolo che lo strumento ha voluto attribuire a quella
determinata opera;
-
definire i primi, forse
fondamentali, elementi che possono incidere sul rapporto
dell'opera con il territorio e l'ambiente naturale o
antropizzato che sia;
-
individuare tutte
quelle cause che possono comunque creare ostacolo nella
fase autorizzativa prima e attuativa dopo, ricordando
che i soggetti che oggi hanno potere di controllo e di
intervento, anche repressivo, sono diversi.
Una considerazione a parte
occorrerebbe fare per i vincoli archeologici che spesso
richiedono indagini preliminari diverse, volte ad accertare
la presenza o meno di reperti nelle aree interessate dagli
interventi, per verificare la fattibilità dell'opera nella
fase di avvio del progetto.
E' legittimo chiedersi:
-
chi debba procedere
all'analisi del complesso sistema dei vincoli che spesso
caratterizza il nostro territorio?
E ancora:
-
l'analisi dei vincoli è
o non è identificabile con la prima fase progettuale?
Su questo, la legge resta
vaga.
Il progetto ha inizio con la
lettura di quelle che sono le condizioni del territorio o
dell'ambiente urbano dove l'opera si colloca.
Questa lettura iniziale può e
deve essere articolata in due momenti:
- il primo attiene
all'analisi complessiva dei vincoli, ma anche, e
soprattutto, l'esatta definizione delle specifiche esigenze
che l'Amministrazione vuole soddisfare, nonchè i
fondamentali requisiti che l'opera deve avere. Questa fase
dovrebbe dar luogo a un documento che si può chiamare "preliminare
di progetto o piano di fattibilità", che diventa
fondamentale ai fini della programmazione.
- il secondo attiene
alla elaborazione di questo primo documento, passando alla
prima vera fase progettuale e cioè, al progetto preliminare,
che presuppone già l'aver individuato le esigenze da
soddisfare e i requisiti fondamentali dell'opera. E' proprio
di questa fase fare una lettura critica dei vari vincoli
urbanistici rilevati, finalizzandoli alla progettazione.
Sono quindi due fasi distinte;
tutte e due devono considerare il sistema dei vincoli
esistenti, ma in una diversa ottica: la prima (il
"preliminare" di progetto) per verificare la fattibilità
dell'opera ai fini della programmazione, la seconda
(il progetto preliminare o di massima) più critica, tende ad
accertare le implicazioni dei vincoli, ma più in generale
delle condizioni ambientali, in senso ampio, sul progetto.
La prima è di stretta
competenza dell'Amministrazione, la seconda già prefigura la
scelta del soggetto responsabile del progetto.
La prima non è individuata con
chiarezza nella legge.
3. Va sottolineato, come
logico che sia, che in tutte le tre fasi di
progettazione, ma inevitabilmente anche in quella del
piano di fattibilità su cui è redatto il
programma triennale, è richiesta una valutazione dei
costi da affinare progressivamente fino alla
"certezza", non desumibile solo dal progetto esecutivo
in cui ogni elemento è valutato e descritto anche sotto
il profilo del costo, ma del prezzo di aggiudicazione
dell'appalto con prezzo a corpo (con parti
eventuali, a misura) secondo l'allegato F della legge
2248 del 1865.
Governance: Possibile scenario
futuro?
(1) Da: Sole 24 ORE – 23/03/06.
Il nuovo codice prospetta come scenario futuro alcuni
significativi aggiustamenti e accelerazioni di tendenze
normative già in atto, mentre fanno l'esordio alcuni nuovi
istituti recepiti dalle direttive europee 17 e 18 del 2004
che il Codice recepisce.
Tra gli aggiustamenti più
importanti: la definitiva marginalizzazione del «massimo
ribasso» per le gare di lavori, a favore di criteri che
accrescono la discrezionalità delle stazioni appaltanti
(offerta economicamente più vantaggiosa); l'inserimento
dell'esclusione automatica delle offerte anomale per le gare
sotto i 5,2 milioni (a discrezione delle stazioni
appaltanti); l'ampliamento delle possibilità di affidare con
lo stesso appalto e alla stessa impresa progettazione e
costruzione; la possibilità per i costruttori di realizzare
opere di urbanizzazione primaria a scomputo direttamente,
senza gara o in veste di promotore. Tra i nuovi istituti
mutuati dalle direttive: le aste ordine, l'avvalimento, il
dialogo competitivo e l'accordo quadro.
LE MAGGIORI NOVITÀ
-
Alternative al
massimo ribasso. Si amplia la possibilità di ricorso
al criterio di aggiudicazione della offerta
economicamente più vantaggiosa, con maggiore
discrezionalità alle stazioni appaltanti nella scelta
dell'appaltatore.
-
Opere a scomputo.
Per le opere di urbanizzazione primaria, il nuovo Codice
evita la gara, nonostante le indicazioni Ue: le opere
sotto soglia (cioè sotto i 5,2 miliardi) potranno essere
affidate direttamente al costruttore senza gara; per
quelle sopra soglia il titolare della licenza edilizia
di costruire potrà proporsi come "promotore" del project
financing.
-
Progettazione.
Gli emendamenti Martinat hanno evitato l'innalzamento
della soglia nella trattativa privata, da 10rnila a
220mila euro, per gli affidamenti d'incarico di
progettazione. La soglia per la procedura negoziata è
stata riportata a 10Omila euro, con il nuovo obbligo di
procedere a una gara informale almeno a cinque.
-
Appalto integrato.
Si amplia il tipo d'appalto che consente di affidare
allo stesso soggetto progettazione e realizzazione dei
lavori.
-
Dialogo competitivo
(non per general contractor). Debutta l'istituto
europeo del dialogo competitivo, che consente alle
stazioni appaltanti di consultarsi con le imprese sul
progetto prima di avviare il confronto sul prezzo. Sono
esclusi da questa novità i generai contractor e le opere
della legge obiettivo.
LA SEPARAZIONE FRA
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE. Per le grandi opere ci
aveva già pensato la legge obiettivo a superare il principio
generale della legge 109/94, prevedendo l'affidamento al
contraente generale della progettazione definitiva ed
esecutiva unitamente all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei
lavori oggetto dell'affidamento. Per le opere ordinarie,
invece, il codice De Lise interviene pesantemente a
scardinare i paletti della legge quadro sui lavori pubblici.
Innanzitutto saltano completamente i limiti che consentono
il ricorso al cosiddetto «appalto integrato».
Viene infatti soppressa
dell'attuale casistica prevista dall'art. 19, comma 1,
lettera b che consente l'affidamento congiunto di
progettazione e costruzione per lavori fino a 200.000 euro,
o oltre i 10 milioni di euro (per lavori ad elevata
componente tecnologica o impiantistica e per le manutenzioni
e gli scavi archeologici); il Codice stabilisce quindi che
la stazione appaltante potrà utilizzare quando vuole un
appalto con contenuti di progettazione e di realizzazione di
lavori (àrt. 53, comma 1).
In secondo luogo si prevede
una nuova tipologia di appalto integrato che ha in se i
connotati di un appalto-concorso. Il contratto previsto dal
Codice ha infatti sempre ad oggetto la progettazione
esecutiva e la realizzazione dei lavori, con la differenza
che l'amministrazione porrà a base di gara un progetto
preliminare (invece di un definitivo) e chiederà ai
concorrenti di presentare in sede di offerta il progetto
definitivo che sarà, evidentemente, valutato dalla
commissione di gara insieme all'offerta economica. Infine un
ultimo elemento che si colloca nel segno del superamento
della separazione fra progettazione e costruzione risiede
nell'introduzione del nuovo istituto del dialogo competitivo
che, pur previsto per appalti di natura particolarmente
complessa, vede lo sviluppo in progress e in collaborazione
fra amministrazione e imprese partecipanti al dialogo, di
una soluzione progettuale che dovrà essere definita fino al
punto di rendere possibile «offerte contenenti tutti gli
elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto».
Pur non essendo ben chiaro
quale potrà essere il livello di definizione finale del
progetto sul quale si formula l'offerta, la fase progettuale
sarà comunque gestita dai concorrenti insieme alla stazione
appaltante per poi finire, soltanto in parte, all'interno
dell'oggetto del contratto finale.
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Fig. 1/6 Da: Tesi di
laurea di Francesca Calarco - A.A. 2004/05
Universita’ degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
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